1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico per la riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia attraverso l'utilizzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca nonché da un rappresentante degli enti e delle associazioni che operano nel settore.
2. Il Comitato, sentiti gli enti e le associazioni di cui al comma 1, nonché i centri individuati ai sensi dell'articolo 3, può proporre modifiche ai metodi di riabilitazione utilizzati nonché ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati del