Art. 4.
(Comitato tecnico-scientifico per la riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico per la riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia attraverso l'utilizzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca nonché da un rappresentante degli enti e delle associazioni che operano nel settore.
      2. Il Comitato, sentiti gli enti e le associazioni di cui al comma 1, nonché i centri individuati ai sensi dell'articolo 3, può proporre modifiche ai metodi di riabilitazione utilizzati nonché ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati del

 

Pag. 5

raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali adottate in materia, nonché provvedere al loro costante aggiornamento in conformità alle citate linee guida. Il Comitato può, altresì, proporre modifiche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.
      3. Il Comitato propone, altresì, le eventuali sanzioni, che possono comportare anche la chiusura dei centri di cui all'articolo 3, in caso di comportamenti inconciliabili con le prescritte deontologia ed etica professionali degli operatori di cui all'articolo 5, ovvero in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo da parte dei responsabili di cui al citato articolo 5.